Andrea Gandino 20 Giorni Fa Si chiede conferma circa il fatto che non sia possibile nominare come presidente del CCT un commissario di gara. Rispondi Rispondi come... Annulla Andrea Gandino Andrea Gandino 20 Giorni Fa Si conferma. Con parere n. 2514/2024 il MIT ha chiarito che non è possibile nominare come presidente del CCT un commissario di gara, giacché si verrebbe a configurare un’ipotesi di conflitto di interessi di cui all’art. 16 del Codice. Sul punto, con delibera n. 22/2025 l’ANAC ha altresì chiarito che “deve ritenersi che colui che abbia svolto un qualsiasi ruolo sostanzialmente incidente sull’attività di verifica della progettazione di un’opera non possa poi assumere l’incarico di componente del CCT del relativo contratto. La rilevanza del ruolo svolto non può che essere valutata in concreto, rispetto alle effettive attività svolte dal soggetto, ma in ogni caso con un approccio prudenziale connaturato alla ratio essendi delle incompatibilità che giocoforza mirano ad evitare il verificarsi di situazioni astrattamente incidenti sul bene giuridico tutelato, e cioè l’oggettività dei giudizi cui è chiamato il CCT”. Rispondi Rispondi come... Annulla
Andrea Gandino Andrea Gandino 20 Giorni Fa Si conferma. Con parere n. 2514/2024 il MIT ha chiarito che non è possibile nominare come presidente del CCT un commissario di gara, giacché si verrebbe a configurare un’ipotesi di conflitto di interessi di cui all’art. 16 del Codice. Sul punto, con delibera n. 22/2025 l’ANAC ha altresì chiarito che “deve ritenersi che colui che abbia svolto un qualsiasi ruolo sostanzialmente incidente sull’attività di verifica della progettazione di un’opera non possa poi assumere l’incarico di componente del CCT del relativo contratto. La rilevanza del ruolo svolto non può che essere valutata in concreto, rispetto alle effettive attività svolte dal soggetto, ma in ogni caso con un approccio prudenziale connaturato alla ratio essendi delle incompatibilità che giocoforza mirano ad evitare il verificarsi di situazioni astrattamente incidenti sul bene giuridico tutelato, e cioè l’oggettività dei giudizi cui è chiamato il CCT”. Rispondi Rispondi come... Annulla