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Criteri, punteggi e tecnologie nei concorsi pubblici: gli indirizzi delle ultime sentenze e le implicazioni per le Province

Sospendiamo per un numero l’approfondimento sulle novità del CCNL delle Funzioni Locali, in quanto negli ultimi mesi numerose decisioni della giustizia amministrativa hanno tracciato una mappa precisa di come devono operare le commissioni esaminatrici nei concorsi pubblici. Le Province, oggi impegnate nel rilancio delle assunzioni e nel rafforzamento degli organici, possono trarre da queste pronunce un quadro operativo chiaro, utile a prevenire contenziosi e a consolidare procedure selettive affidabili.

Ci sembra, quindi, il momento di fare sintesi.

 

La discrezionalità tecnica sotto controllo

Le commissioni sono chiamate a esercitare una valutazione tecnica che resta ampia, ma non illimitata. Le sentenze ricordano che la discrezionalità non sottrae al giudice la possibilità di verificare se la decisione rientri tra quelle più plausibili e coerenti con i parametri tecnici di riferimento. È quanto rilevato dal TAR Lazio (sent. 16734/2025), che ribadisce come il ricorrente debba mettere realmente in discussione l’attendibilità della valutazione: semplici opinioni alternative non bastano.

Il messaggio per le Province è chiaro: occorre adottare un metodo valutativo trasparente e motivato, in cui sia sempre ricostruibile il percorso logico che porta al punteggio finale.

 

Il ruolo vincolante della lex specialis

Un altro filone rilevante riguarda il calcolo dei punteggi. Il TAR Campania (sent. 1522/2025) ha censurato una commissione che aveva utilizzato un metodo diverso da quello previsto dal bando. La decisione ribadisce un principio da sempre consolidato: il bando vincola l’amministrazione, che non può modificarne in corso d’opera regole o criteri, anche se la normativa generale sia cambiata successivamente.

Ciò impone agli enti un’attenzione particolare nella fase di predisposizione del bando: ogni formula, ogni modalità di calcolo e ogni requisito devono essere stabiliti con chiarezza, perché non potranno più essere modificati senza invalidare la procedura.

 

La necessaria predeterminazione dei criteri di valutazione

Il TAR Lazio (sent. 16288/2025) ha poi ricordato che, qualora il bando non definisca i criteri di valutazione, questi devono essere fissati dalla commissione prima delle operazioni di correzione. L’obiettivo è evitare il rischio che la conoscenza dei risultati possa condizionare la valutazione di singole prove.

Interessante anche il chiarimento su un equivoco frequente: i criteri non devono essere comunicati ai candidati prima delle prove. Il loro scopo è garantire imparzialità interna alla commissione, non agevolare la preparazione del candidato.

Per le Province ciò significa predisporre subito, e con precisione, i criteri che saranno poi allegati agli atti pubblicati ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. 33/2013.

 

Correzioni e tempi: cosa non costituisce irregolarità

Il TAR Toscana (sent. 1467/2025) ha confermato che la mancanza di annotazioni sugli elaborati o tempi di correzione molto rapidi non sono, di per sé, indice di superficialità. È un segnale importante contro la tendenza a considerare ogni correzione sintetica come automaticamente illegittima. Ciò che conta non è la forma, ma la sostanza della valutazione.

 

Tecnologie, codice sorgente e intelligenza artificiale

Le ultime sentenze mostrano come il tema tecnologico stia diventando centrale.

Il TAR Sicilia (sent. 2555/2025) ha stabilito che il codice sorgente degli strumenti informatici utilizzati nei concorsi è un documento amministrativo, e come tale deve essere accessibile quando ciò serve alla difesa del candidato. Un passaggio che richiama gli enti all’esigenza di utilizzare piattaforme trasparenti e pienamente documentabili.

Ancora più rilevante il contributo del TAR Abruzzo (sent. 240/2025) sul ruolo dell’intelligenza artificiale. Il Tribunale riconosce l’utilità degli strumenti digitali, ma fissa un limite invalicabile: l’algoritmo può supportare, non sostituire, la valutazione umana. La commissione resta titolare della decisione e deve esercitare un controllo effettivo su ogni automatismo.

Per le Province, in un’epoca di crescente digitalizzazione delle procedure concorsuali, ciò significa predisporre sistemi informatici che siano ausili e non sostituti dell’attività valutativa

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