Cerca
Blog

L’ANAC CHIRISCE IL RUOLO DELLA COMPONENTE ECONOMICA NEI PROJECT FINANCING E PPP

Con la recente Delibera n. 374/2025 l’ANAC ha ridefinito i criteri di valutazione nelle concessioni in project financing, ribadendo l’importanza del PEF e del rischio operativo. L’Autorità, prendendo le mosse dalla controversia relativa alla concessione per la realizzazione e gestione dell’impianto di cremazione del Comune di Terni, ha affermato la radicale incompatibilità dell’azzeramento del punteggio dell’offerta economica con la struttura e la ratio dello strumento del project financing, nonché con i principi desumibili dagli artt. 185 e 193 del Codice.

Il nuovo quadro normativo del partenariato pubblico-privato, delineato dal legislatore del 2023, enfatizza la centralità della sostenibilità economico-finanziaria e il trasferimento effettivo del rischio operativo al concessionario. In tale contesto, la delibera in esame assume rilievo sistematico, chiarendo che la valutazione dell’offerta economica rappresenta un elemento imprescindibile per assicurare la coerenza dell’operazione con la natura tipologica del PPP e per garantire la selezione della proposta che realizzi il miglior equilibrio tra interesse pubblico e sostenibilità privata.

Il caso Terni e la posizione dell’ANAC

La vicenda trae origine dalla procedura avviata dal Comune di Terni per l’affidamento in concessione, mediante finanza di progetto ex art. 193 del Codice, della progettazione, costruzione e gestione di un impianto di cremazione. L’amministrazione, pur adottando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, aveva previsto un bando che attribuiva la totalità del punteggio (100 punti) all’offerta tecnica, escludendo qualsivoglia valutazione della componente economica.

A seguito dell’istanza di precontenzioso promossa dalla società Edile Vispin S.r.l., l’ANAC ha ritenuto che tale impostazione violasse la disciplina codicistica in materia di concessioni, in quanto privava la procedura di uno degli elementi essenziali della comparazione concorrenziale. L’Autorità ha richiamato l’art. 185, comma 5, che impone alla commissione di verificare preventivamente l’adeguatezza del piano economico-finanziario prima di assegnare il punteggio all’offerta economica: disposizione che, per sua natura, presuppone l’attribuzione di un punteggio non meramente formale ma concretamente incidente sulla graduatoria. L’eliminazione di tale componente, secondo l’ANAC, vanifica la funzione stessa del PEF e priva di significato la verifica di sostenibilità prevista dal legislatore.

I limiti alla discrezionalità amministrativa e l’inapplicabilità dell’art. 108 comma 5 del Codice

L’Autorità ha ribadito che, sebbene le stazioni appaltanti dispongano di ampia discrezionalità nella definizione dei criteri di valutazione, tale discrezionalità incontra confini precisi nel contesto del project financing, dove la dimensione economico-finanziaria dell’offerta costituisce parte integrante della logica concessoria. Il principio del rischio operativo, sancito dall’art. 174, implica che il concessionario si assuma effettivamente l’onere economico della gestione, e che l’amministrazione verifichi e valorizzi tale profilo in sede di gara.

In questa prospettiva, l’ANAC ha escluso l’applicabilità dell’art. 108, comma 5, del d.lgs. 36/2023, che consente, per gli appalti con prezzo fisso, la valutazione dei soli aspetti qualitativi. Tale disposizione, ha osservato l’Autorità, non è estensibile alle concessioni di servizi e lavori, in quanto il Codice ne disciplina autonomamente l’aggiudicazione all’art. 185, privo di rinvii all’art. 108. L’eliminazione totale del punteggio economico, inoltre, contrasta con la necessità di attribuire rilevanza differenziale ai PEF presentati dai concorrenti, e rende incoerente l’eventuale successiva verifica di anomalia.

La delibera individua, pertanto, una serie di principi di diritto: la necessaria incidenza della componente economica sulla valutazione complessiva; il bilanciamento tra qualità e prezzo; la specialità della disciplina concessoria rispetto a quella degli appalti; la funzionalità della verifica del PEF quale momento valutativo effettivo; e l’obbligo di motivare la ponderazione dei criteri nel bando.

Implicazioni operative e prospettive sistemiche

Le conclusioni cui perviene l’ANAC determinano importanti conseguenze pratiche per le amministrazioni aggiudicatrici. Le stazioni appaltanti non potranno più strutturare procedure di finanza di progetto che azzerino il punteggio economico, dovendo invece attribuire un valore ponderale, anche ridotto ma non nullo, alla componente economico-finanziaria dell’offerta. Ciò comporta la necessità di dotarsi di competenze tecniche e finanziarie adeguate per la verifica e la comparazione dei PEF, nonché di motivare espressamente le scelte operate nella costruzione della lex specialis.

Sotto il profilo sistematico, la delibera n. 374/2025 ribadisce la natura economica del project financing quale operazione di finanziamento strutturato, in cui il recupero dell’investimento avviene mediante i flussi di cassa generati dal progetto. In questa logica, la valutazione economico-finanziaria non può essere ridotta a un adempimento formale, ma rappresenta la condizione di legittimità della concessione stessa.

L’intervento dell’ANAC si colloca, dunque, nel più ampio processo di consolidamento della disciplina del partenariato pubblico-privato avviato con il d.lgs. 36/2023 e in linea con le direttive europee che individuano nel trasferimento del rischio e nella competizione economica i cardini della concessione. Si tratta di un passo rilevante verso una concezione più matura e sostanziale del PPP, nella quale la qualità del progetto e la sua sostenibilità economica si integrano per garantire l’effettivo perseguimento dell’interesse pubblico.

 

Si allega: Delibera ANAC n. 374/2025.

Blog

Le autorizzazioni e le approvazioni prescritte per il project financing possono essere successive rispetto alla presentazione del progetto di fattibilità?

Si è recentemente pronunciato sul tema il TAR Liguria.  Secondo il Collegio l’art. 41 del Codice prevede, al comma 1, che la progettazione nel suo complesso (quella di fattibilità e quella esecutiva) sia “volta ad assicurare” il rispetto dei vincoli e dei piani esistenti, non imponendo che già il progetto di fattibilità contenga previsioni tutte e ab origine conformi a detti strumenti. Tanto è vero che lo stesso art. 41, comma 6, del Codice precisa che il progetto di fattibilità “contiene tutti gli elementi necessari per il rilascio delle autorizzazioni e approvazioni prescritte”, ammettendo dunque il loro rilascio successivamente alla presentazione del progetto.