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ANAC: NON È POSSIBILE PREVEDERE CERTIFICAZIONI DI QUALITÀ QUALE REQUISITO DI AMMISSIONE
30 Settembre 2025
Con il recente parere di precontenzioso del 9 settembre 2025, n. 345, l’ANAC ha fornito chiarimenti in ordine ai seguenti interrogativi: una stazione appaltante può richiedere, oltre ai requisiti economici e tecnici previsti dal Codice, anche il possesso di più certificazioni di qualità come condizione necessaria per partecipare a una gara? In che misura questa scelta rispetta i principi del nuovo Codice dei contratti, fondato sulla tassatività delle cause di esclusione e sul favor partecipationis?
L’Autorità ha ricordato anzitutto che se da una parte l’art. 100 del Codice individua le tipologie di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, ribadendo che devono essere sempre pertinenti e proporzionate all’oggetto dell’appalto, dall’altra l’art. 10, comma 3, sancisce la tassatività delle cause di esclusione: non è consentito introdurre requisiti ulteriori rispetto a quelli previsti dal Codice o da leggi speciali. Sicché, le certificazioni di qualità (ISO), in questo contesto, non rientrano tra i requisiti di ammissione, potendo al più essere valorizzate in sede di valutazione dell’offerta tecnica quale requisito premiale. E ciò, peraltro sottolineando che la disciplina del nuovo Codice “non lascia spazio a interpretazioni” che consentano di inserire requisiti di partecipazione ulteriori (cfr. anche delibera ANAC n. 203/2025).
Dunque, chiarisce l’Autorità, il principio enucleato dalla giurisprudenza formatasi sulla scorta del precedente Codice e richiamato dalla stazione appaltante (secondo il quale la SA dispone di ampia discrezionalità nella redazione degli atti di gara, purché tale scelta non sia eccessivamente ed irragionevolmente limitativa della concorrenza), va applicato alle condizioni sancite dal nuovo Codice, e in particolare, nel rispetto dei principi (i) del risultato di cui all’art. 1, (ii) di accesso al mercato di cui all’art. 3 e (iii) di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione di cui all’art. 10.
L’ANAC ha ritenuto quindi non conforme la clausola del disciplinare e ha invitato l’amministrazione ad annullarla in autotutela, con successiva ripubblicazione degli atti di gara e nuovi termini di partecipazione. In tale modo, confermando che l’autonomia delle stazioni appaltanti non può trasformarsi in un potere illimitato, ma deve sempre essere esercitata entro i confini fissati dal Codice e dai principi di legalità e ragionevolezza.
Il caso scrutinato conferma, dunque, che l’autonomia delle stazioni appaltanti non può trasformarsi in un potere illimitato, ma deve sempre essere esercitata entro i confini fissati dal Codice e dai principi di legalità e ragionevolezza.
Redattore: Redazione UPI