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IL MIT E IL FOCUS SULLLE DIFFERENZE TRA SUBAPPALTO E SUBAFFIDAMENTO

Con il parere n. 3656 del 2 ottobre 2025, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito un’importante precisazione interpretativa in materia di contratti pubblici, affrontando il rapporto tra le soglie quantitative previste dall’art. 119 del Codice e la qualificazione giuridica del subappalto.

Secondo il MIT, le soglie del 2% o dei 100.000 euro non costituiscono, di per sé, un criterio idoneo a escludere la natura di subappalto, dovendo prevalere la valutazione sostanziale del contenuto contrattuale e dell’assetto organizzativo delle prestazioni.

L’intervento trae origine da un quesito operativo concernente l’affidamento a un terzo di opere in cemento armato di valore inferiore ai limiti quantitativi sopra richiamati. L’interrogativo sottoposto all’Amministrazione riguardava la corretta qualificazione del rapporto: subaffidamento soggetto a meri obblighi informativi o subappalto assoggettato al regime autorizzatorio previsto dal Codice? La risposta ministeriale ha riaffermato la centralità del criterio sostanziale: se il terzo esegue parte delle lavorazioni oggetto dell’appalto con mezzi e rischio propri, l’operazione integra un subappalto, indipendentemente dall’importo economico.

Il fondamento normativo

La ricostruzione proposta dal MIT si colloca nel solco interpretativo tracciato dall’art. 119 del d.lgs. n. 36/2023, che disciplina in modo organico la fattispecie del subappalto. Il comma 2 individua l’elemento qualificante nell’affidamento a terzi dell’esecuzione di una parte delle prestazioni contrattuali, con assunzione di rischio e organizzazione dei mezzi a carico del subappaltatore. Si configura così una forma di appalto “derivato”, in cui il subcontraente assume una posizione di responsabilità diretta nei confronti dell’appaltatore principale.

La norma contempla, inoltre, un meccanismo di assimilazione per determinati contratti – quali forniture con posa in opera o noli a caldo – che implichino un significativo impiego di manodopera. In tali casi, la disciplina del subappalto si applica al ricorrere congiunto di due condizioni: una soglia quantitativa (importo superiore al 2% del valore dell’appalto o oltre 100.000 euro) e una soglia qualitativa (incidenza della manodopera superiore al 50% del contratto). È tuttavia evidente, anche alla luce del comma 16, che il mancato superamento di tali soglie non comporta l’automatica esclusione dal regime del subappalto, poiché lo stesso legislatore contempla espressamente subappalti di importo inferiore, per i quali è previsto un procedimento autorizzatorio semplificato.

La posizione del MIT: un criterio qualitativo e funzionale

Alla luce del quadro normativo, il MIT ha ribadito che l’elemento decisivo ai fini della qualificazione non risiede nel valore economico, bensì nella natura oggettiva e funzionale della prestazione. Nel caso concreto, l’affidamento a un terzo di opere in cemento armato costituisce attività edilizia diretta e autonoma, riconducibile alla fattispecie tipica del subappalto.

Le soglie quantitative del comma 2 non hanno dunque portata escludente, ma esclusivamente inclusiva: esse servono a estendere la disciplina del subappalto ad alcuni rapporti che, in assenza di determinate caratteristiche (intensità della manodopera e rilievo economico), non vi rientrerebbero. Non possono, al contrario, essere invocate per sottrarre al regime autorizzatorio contratti che presentano le caratteristiche tipiche del subappalto. La stessa previsione della riduzione dei termini per l’autorizzazione nei subappalti “sotto soglia” conferma che la dimensione economica non è elemento determinante ai fini della qualificazione giuridica.

Conseguenze applicative e indicazioni operative

Il principio espresso dal MIT comporta rilevanti implicazioni operative per stazioni appaltanti e operatori economici. Le prime sono tenute a verificare la natura effettiva delle prestazioni oggetto di affidamento, richiedendo l’autorizzazione anche per subappalti di importo ridotto, nonché a garantire il controllo su requisiti soggettivi, regolarità contributiva, congruità e sicurezza dei subappaltatori. È inoltre opportuno che la documentazione di gara specifichi chiaramente le prestazioni eseguibili in subappalto e i relativi limiti.

Gli operatori economici, a loro volta, non possono considerare le soglie come strumento di elusione degli adempimenti. Occorre predisporre tempestivamente la documentazione necessaria (contratti, dichiarazioni, DURC) e assicurare il rispetto del contratto collettivo applicato, anche per subappalti di valore modesto.

In conclusione, il parere n. 3656/2025 riafferma un principio di diritto amministrativo consolidato: la qualificazione del rapporto discende dalla sostanza della prestazione e dalla ripartizione delle responsabilità, non dal mero dato quantitativo. Le soglie economiche svolgono una funzione di semplificazione procedurale, ma non alterano la natura giuridica del subappalto, che resta tale ogniqualvolta il terzo esegua, con mezzi e rischio propri, parte delle lavorazioni oggetto del contratto principale.

 

Si allega: parere MIT n. 3656/2025.

 

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Vi sono ipotesi in cui le prestazioni secondarie possono essere oggetto di subappalto?

L’art. 119, comma 3, lett. d) del Codice ha precisato i tratti distintivi tra subappalto e contratti continuativi di cooperazione, avvalendosi della giurisprudenza che si era venuta formando sulla precedente disposizione del Codice, per come si ricava anche dalla Relazione illustrativa del nuovo Codice. Ebbene, mentre il subappalto ha ad oggetto l’affidamento dell’esecuzione di una parte delle prestazioni oggetto del contratto di appalto, con la conseguente sostituzione del subappaltatore all’affidatario, di converso, i contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura hanno ad oggetto prestazioni secondarie o accessorie dirette agli affidatari, a cui forniscono beni e servizi utili per lo svolgimento delle prestazioni affidate (ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, 28 marzo 2025, n. 2622).

Pertanto, in difetto di orientamenti giurisprudenziali di senso opposto, non si ritiene che le prestazioni secondarie possano essere oggetto di subappalto.