Andrea Gandino 7 Mesi Fa Che cosa succede se l’impresa esecutrice perde l’attestazione di qualificazione SOA nel corso dello svolgimento della attività oggetto dell’affidamento? Rispondi Rispondi come... Annulla Andrea Gandino Andrea Gandino 7 Mesi Fa Di questa fattispecie si occupa specificatamente la FAQ n. 21 della sezione del sito INL dedicata al tema della patente a crediti. Dal momento che per espressa previsione dell’art. 27, comma 15, del d.lgs. n. 81/2008 “non sono tenute al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III”, i due titoli abilitativi menzionati nella norma, patente a crediti e attestazione di qualificazione SOA (di cui all’art. 100, comma 4 del Codice dei contratti pubblici), sono chiaramente alternativi l’uno rispetto all’altro. Pertanto, nel caso in cui nel corso dell’esecuzione dei lavori e delle attività che le sono stati affidati l’impresa dovesse perdere la certificazione SOA di cui era originariamente in possesso, al momento della verifica da parte del committente o del responsabile dei lavori, stante la necessità di essere comunque in possesso di un titolo abilitativo per poter continuare ad operare nel cantiere, l’operatore deve immediatamente provvedere a richiedere la patente a crediti tramite l’apposito portale dell’INL, fermo restando che, nelle more del suo rilascio, “è comunque consentito lo svolgimento delle attività” ai sensi del comma 2 della sopracitata disposizione. In altre parole, viene concesso “un periodo transitorio di autorizzazione a lavorare che consenta all’impresa di accedere al cantiere per il periodo necessario per accertare i requisiti per l’accesso alla patente ed effettuare la conseguente richiesta”. Rispondi Rispondi come... Annulla
Andrea Gandino Andrea Gandino 7 Mesi Fa Di questa fattispecie si occupa specificatamente la FAQ n. 21 della sezione del sito INL dedicata al tema della patente a crediti. Dal momento che per espressa previsione dell’art. 27, comma 15, del d.lgs. n. 81/2008 “non sono tenute al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III”, i due titoli abilitativi menzionati nella norma, patente a crediti e attestazione di qualificazione SOA (di cui all’art. 100, comma 4 del Codice dei contratti pubblici), sono chiaramente alternativi l’uno rispetto all’altro. Pertanto, nel caso in cui nel corso dell’esecuzione dei lavori e delle attività che le sono stati affidati l’impresa dovesse perdere la certificazione SOA di cui era originariamente in possesso, al momento della verifica da parte del committente o del responsabile dei lavori, stante la necessità di essere comunque in possesso di un titolo abilitativo per poter continuare ad operare nel cantiere, l’operatore deve immediatamente provvedere a richiedere la patente a crediti tramite l’apposito portale dell’INL, fermo restando che, nelle more del suo rilascio, “è comunque consentito lo svolgimento delle attività” ai sensi del comma 2 della sopracitata disposizione. In altre parole, viene concesso “un periodo transitorio di autorizzazione a lavorare che consenta all’impresa di accedere al cantiere per il periodo necessario per accertare i requisiti per l’accesso alla patente ed effettuare la conseguente richiesta”. Rispondi Rispondi come... Annulla