Dopo la stipula dell’ipotesi del CCNL Funzioni Locali avvenuta in data 3 novembre scorso, continuiamo gli approfondimenti su alcuni istituti che avranno un impatto operativo molto rilevante per le Province. Le progressioni economiche orizzontali (ora denominate “differenziali stipendiali”), uno dei meccanismi più attesi dai dipendenti e più delicati da gestire per le amministrazioni, sono oggetto di una revisione che consolida tre anni di sperimentazione e corregge alcuni limiti emersi con il contratto del 2022.
1. Requisiti di accesso: si accelera con le valutazioni biennali
La prima innovazione riguarda la possibilità, lasciata alla contrattazione integrativa, di ridurre a due anni il periodo minimo tra una progressione e la successiva. La novità ha una conseguenza immediata: il punteggio di accesso potrà essere calcolato su due sole valutazioni della performance, superando la tradizionale necessità di tre annualità.
Per gli enti, ciò significa una gestione più dinamica delle carriere, ma anche un’attenzione maggiore nel garantire valutazioni coerenti e omogenee, poiché ogni singolo anno inciderà maggiormente sul risultato finale.
2. Il nuovo “bonus di attesa”: fino al 5% e graduabile
Il CCNL rafforza uno strumento pensato per riequilibrare situazioni di forte stasi: il bonus per chi non ottiene una P.E.O. da almeno sei anni passa dal 3% al 5% del punteggio totale. Inoltre, potrà essere graduato proporzionalmente alla durata dell’attesa, introducendo una leva di equità interna non trascurabile.
3. Maggiorazioni economiche: un principio di prevalenza
Pur non incidendo sugli importi degli scatti, il contratto chiarisce un punto che aveva generato dubbi interpretativi: se un profilo professionale ha diritto contemporaneamente a più maggiorazioni, si applica solo quella di importo più elevato. Una regola di semplificazione che evita sovrapposizioni e assicura uniformità applicativa.
4. Graduatorie: separazioni, unicità e conflitti di interesse
La contrattazione decentrata potrà ora risolvere due questioni rilevanti:
5. Personale comandato o distaccato: partecipazione garantita
Si chiarisce inoltre che il personale impiegato presso altri enti in comando o distacco mantiene il diritto a partecipare alle selezioni del proprio ente di provenienza. Sarà l’amministrazione a dover acquisire dagli enti utilizzatori le informazioni necessarie alla valutazione del candidato. Un elemento di tutela importante per chi opera temporaneamente in contesti diversi.
6. La vera svolta: la decorrenza non è più bloccata al 1° gennaio
Probabilmente l’intervento più atteso. Finisce la rigidità che imponeva la decorrenza delle progressioni al solo 1° gennaio dell’anno di attribuzione. Le parti del contratto decentrato potranno ora stabilire una data qualsiasi all’interno dell’anno, fermo restando che non si potrà retroagire oltre il 1° gennaio.
Questa flessibilità apre scenari nuovi per la programmazione finanziaria: le Province potrebbero ad esempio attribuire un numero maggiore di progressioni in un dato anno, sfruttando un impatto iniziale limitato e la copertura a regime garantita dalle cessazioni future. Resta inderogabile il principio che il costo delle P.E.O. deve essere finanziato interamente con la parte stabile del fondo per le risorse decentrate.